IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  l'art. 78, commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, che istituisce i centri autorizzati di assistenza  fiscale  alle
imprese  e  consente  ai  professionisti  di  svolgere l'attivita' di
assistenza alle medesime condizioni;
   Visto il decreto del Ministro delle finanze 22  ottobre  1992,  n.
494,   con   il   quale   e'   stato  approvato  il  regolamento  per
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza  alle
imprese  da  parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei
professionisti che svolgono l'attivita' di  assistenza  alle  imprese
alle medesime condizioni dei centri stessi;
   Visto  l'art.  78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991,
n.  413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate  dai
sostituti  d'imposta  per  consentire l'adempimento degli obblighi di
dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e  assimilati  che
intendono avvalersi della loro assistenza;
   Visto  inoltre l'art. 78, comma 13-bis, della gia' citata legge 30
dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, che  prevede  la  possibilita',  per  i  centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale alle imprese che hanno stipulato
convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere  per  conto  degli
utenti  le  attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi;
   Visto il titolo I del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.  395,  con  il  quale  e'  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei sostituti d'imposta;
   Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 25
ottobre  1995,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato approvato
il modello 730 da presentare nell'anno 1996 da parte  dei  lavoratori
dipendenti  e  pensionati  che  intendono  avvalersi  dell'assistenza
fiscale dei sostituti d'imposta;
   Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 29
ottobre 1994, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994, con il quale e' stato approvato
il  modello  730 da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori
dipendenti e pensionati che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale
dei sostituti d'imposta;
   Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze 14 febbraio 1996,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  38
del 15 febbraio 1996, con i quali sono stati approvati i modelli 740,
750, 760 e 770 da presentare nel 1996;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 - serie generale -  del  13
aprile  1996  con  il  quale  sono state apportate modificazioni alle
istruzioni e ai modelli 740, 750, 760 e 770 da  presentare  nel  1996
approvati con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze del 9 agosto 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.   195
del  21  agosto 1996 riguardante la presentazione all'Amministrazione
finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei  supporti  magnetici
contenenti  i  dati  delle  dichiarazioni  modello  770, dei supporti
magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei  redditi  modello
730,  nonche'  delle buste contenenti il modello 730-1 dei lavoratori
dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale  dei
sostituti;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che disciplina tra l'altro i termini e le modalita'  di
presentazione delle dichiarazioni;
   Considerato   che  devono  essere  stabiliti  il  contenuto  e  le
caratteristiche tecniche dei supporti  magnetici  contenenti  i  dati
delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760;
   Considerato  che,  per  la  predisposizione  da  parte  dei centri
autorizzati stessi dei supporti magnetici  contenenti  i  dati  delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta  modello  770  e' necessario
integrare le caratteristiche tecniche di cui all'allegato  al  citato
decreto  del  Ministro  delle  finanze  9 agosto 1996, riguardante la
presentazione all'Amministrazione finanziaria da parte dei  sostituti
d'imposta   dei   supporti   magnetici   contenenti   i   dati  delle
dichiarazioni modello 770, dei supporti magnetici contenenti  i  dati
delle  dichiarazioni  dei  redditi  modello  730, nonche' delle buste
contenenti il modello 730-1 dei lavoratori  dipendenti  e  pensionati
che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;
   Considerato   che   devono   essere   stabilite  le  modalita'  di
presentazione all'Amministrazione finanziaria  da  parte  dei  centri
autorizzati  e dei professionisti dei supporti magnetici contenenti i
dati delle dichiarazioni dei redditi modelli 740, 750 e 760  e  delle
dichiarazioni modello 770 predisposte per gli utenti;
   Considerato che devono essere stabilite, altresi', le modalita' di
invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati
dei  supporti  magnetici  predisposti  per i sostituti d'imposta loro
utenti che hanno prestato assistenza fiscale  ai  propri  dipendenti,
nonche'  dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni
dei redditi modello 730 e delle buste contenenti i modelli 730-1;
                              DECRETA:
                               Art. 1.
   1. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese  devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche modello 740 dei
propri utenti, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato
A al presente decreto.
   2. I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese  devono
predisporre  e  confezionare  i supporti magnetici, contenenti i dati
delle dichiarazioni dei redditi delle  societa'  di  persone  di  cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
modello  750  dei  propri  utenti,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite nell'allegato B al presente decreto.
   3.  I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre e confezionare i supporti magnetici,  contenenti  i  dati
delle  dichiarazioni  dei  redditi  modello  760  dei  propri  utenti
societa' cooperative e loro consorzi, secondo le specifiche  tecniche
stabilite nell'allegato C al presente decreto.
   4.  I centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese devono
predisporre e confezionare i supporti magnetici,  contenenti  i  dati
delle  dichiarazioni  modello  770,  cui gli utenti sono obbligati in
qualita' di sostituti  d'imposta,  secondo  le  specifiche  stabilite
nell'allegato A al citato decreto del Ministro delle finanze 9 agosto
1996,    citato    in    premessa,   riguardante   la   presentazione
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta  dei
supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770,
dei  supporti  magnetici  contenenti  i  dati delle dichiarazioni dei
redditi modello 730, nonche' delle buste contenenti il modello  730-1
dei   lavoratori   dipendenti   e   pensionati   che   si   avvalgono
dell'assistenza fiscale dei sostituti,  e  le  integrazioni  tecniche
contenute nell'allegato D al presente decreto.